Gara del gas, respinto dal Tar il ricorso dei Comuni

Gara del gas, respinto dal Tar il ricorso dei Comuni

Nessun interesse diretto da difendere e impugnazione (tardiva) della sola delibera di aggiudicazione e non il bando. Queste, in sintesi, le principali motivazioni con le quali il Tar del Veneto ha respinto il ricorso di 42 Comuni bellunesi contro l’aggiudicazione alla torinese Italgas delle reti di distribuzione del gas naturale appartenenti a Bim Infrastrutture.

L’aggiudicazione ad Italgas era stata decisa dalla stazione appaltante (per legge il Comune di Belluno) lo scorso maggio, scontentando i sindaci di 42 Comuni della provincia. Il nodo del contendere era il Vir (Valore industriale residuo) delle reti, fissato come base d’asta a 61 milioni di euro (secondo il prezziario regionale). Per i primi cittadini un valore di almeno 15 milioni di euro inferiore a quello reale, che avrebbe dovuto essere parametrato a quello della provincia di Trento. La disputa aveva spinto lo scorso 19 dicembre i sindaci a revocare la delega a Belluno come stazione appaltante. Infine, dopo l’aggiudicazione della gara, a presentare ricorso al Tar.

Richiesta però respinta dai giudici amministrativi, per i quali il valore presente nel bando «Ha mantenuto la stessa stima di base sottoposta all’approvazione dei Comuni» con un importo effettivo inferiore rispetto al bando precedentemente pubblicato a causa dell’aggiornamento «alla nuova data presunta di consegna del servizio del 1° aprile 2018, per la considerazione dei coefficienti di degrado degli impianti e l’aggiunta degli investimenti degli anni dal 2014 al 2017».

I Comuni, inoltre, per i giudici non erano legittimati ad agire, in quanto l’eventuale danno riguarderebbe solo Bim Infrastrutture. I soci pubblici non potevano neanche proporre un ricorso collettivo, in quanto 17 Comuni non sono metanizzati, mentre Feltre aveva come gestore uscente proprio Italgas. Per cui «Non possono vantare alcuna pretesa ad approvare il Vir e non sono stati oggetto di alcuna lesione della propria sfera giuridica».

Riguardo al fatto che il Comune di Belluno non avrebbe potuto proseguire nella gara dopo la revoca della delega deliberata dall’assemblea dei sindaci, il Tar sottolinea come «Le funzioni di stazione appaltante vengono svolte in diretta applicazione della legge» e la revoca della delega rappresenta «Un atto che ha rilievo sotto il profilo politico, ma non produce effetti giuridicamente vincolanti».

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