Effetto droplet: aperture sì, ma a piccole dosi. Attività ferme per le scuole

Effetto droplet: aperture sì, ma a piccole dosi. Attività ferme per le scuole

Tutto chiuso. O quasi. Il decreto del presidente del consiglio dei ministri è finalmente arrivato. E contiene quanto era stato anticipato già ieri, ovvero la sospensione delle attività didattiche nelle scuole del Veneto (oltre che della Lombardia e dell’Emilia Romagna). Il testo diffuso qualche minuto fa, però, contiene in parte anche le osservazioni fatte pervenire dal governatore del Veneto. Vale a dire il “criterio droplet”. 

COS’È?

Droplet è un termine utilizzato in ambito medico per definire una delle modalità di trasmissione delle malattie virali. Indica le micro-goccioline che originano dalle secrezioni respiratorie e che possono determinare il contagio. I droplet vengono generati tossendo, starnutendo, parlando.

QUINDI…

Per evitare che le goccioline di un infetto entrino a contatto con le mucose di altre persone, gli esperti ritengono che basti rimanere a una distanza “di sicurezza” di almeno un metro. Ed è proprio quello che il governatore Zaia aveva chiesto fosse inserito nel Dpcm, in modo da varare misure più soft rispetto alla chiusura totale di cinema, teatri, e altri luoghi dello spettacolo e commerciali. In effetti, il “criterio droplet” è stato inserito nel decreto odierno (1° marzo).

LE MISURE DI EMERGENZA

È l’articolo 2 del Dpcm a contenere le indicazioni precise per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. «Sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all’8 marzo, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei Comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 del presente decreto (i Comuni della “zona rossa”, Codogno, Vo Euganeo e gli altri, ndr). Sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose».

Per le scuole, «sospensione, sino all’8 marzo, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative svolte a distanza».

Confermata la chiusura delle discoteche. Per musei e centri commerciali, invece, vale il “criterio droplet”. «Mantenimento dell’obbligo di chiusura dei musei e dei luoghi culturali o soppressione dell’obbligo di chiusura, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosiddetto “criterio droplet”). Apertura di tutte le attività commerciali condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e garantendo il mantenimento di una distanza di almeno un metro tra visitatori (cosiddetto “criterio droplet”)».

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