Sono disponibili le comunicazioni per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione‑quinquies entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ha caricato nell’area riservata del proprio sito l’esito delle richieste, il dettaglio degli importi da versare e i moduli per il pagamento delle rate. Per chi ha presentato la domanda tramite l’area riservata, la comunicazione è consultabile solo in quello spazio, accessibile con Spid, Cie, Cns o con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (per professionisti e imprese). Chi invece ha utilizzato l’area pubblica riceverà la comunicazione anche tramite raccomandata o Pec, oltre alla disponibilità online.
La comunicazione contiene l’accoglimento o l’eventuale rigetto della domanda, il prospetto dei carichi inseriti e il piano dei pagamenti. In fase di adesione era possibile scegliere tra il versamento in un’unica soluzione o un piano fino a 54 rate bimestrali in nove anni, con rata minima da 100 euro. La prima o unica rata va pagata entro il 31 luglio 2026.
Sono già allegati i moduli relativi alle prime dieci rate. Se il piano supera questa soglia, i moduli successivi saranno caricati a breve nell’area riservata e, per chi ha aderito dall’area pubblica, inviati anche al domicilio indicato prima della scadenza dell’undicesima rata.
Nella comunicazione sono presenti anche le istruzioni per attivare la domiciliazione bancaria delle rate, possibile allo sportello o tramite il servizio online “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata”. È operativo anche ContiTu, il servizio che permette di scegliere di pagare solo alcune delle cartelle incluse nella comunicazione.
La Rottamazione‑quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026, riguarda i carichi affidati alla riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, contributi Inps non legati ad accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione agevolata consente di pagare solo capitale e spese di notifica o esecuzione, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni stradali statali restano dovuti solo gli importi principali, senza maggiorazioni e interessi.





