Operatori no vax, ricorso respinto: «Il diritto alla salute prevale sulla libertà vaccinale»

Operatori no vax, ricorso respinto: «Il diritto alla salute prevale sulla libertà vaccinale»

Sersa 2-dubbiosi del vaccino 0. Il tribunale di Belluno mette un altro tassello nella intricata querelle degli operatori socio-sanitari che non vogliono vaccinarsi contro il Covid e rifiutano di essere messi in ferie forzate per questo. Con l’ordinanza 328, infatti, sono state respinte le istanze presentate da 8 Oss di Sersa e Sedico Servizi.

Tutto comincia qualche mese fa, quando 10 operatori delle case di riposo di Belluno e Sedico scelgono di non sottoporsi al vaccino anti-Covid. A quel punto, il datore di lavoro (vale a dire le società di servizi dei due Comuni) li mette in ferie o in permesso. E la reazione non tarda ad arrivare: gli Oss ricorrono in tribunale, temendo di trovarsi nell’anticamera del licenziamento. Ma con ordinanza del 19 marzo il giudice rigetta i timori dei ricorrenti e dà pieno rilievo alle previsioni dell’articolo 2087 del Codice Civile, che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti.

Azione, reazione: gli operatori (non più 10, ma 8) contestano l’ordinanza del 19 marzo, chiedono la riforma di quel pronunciamento e contestualmente sollevano dubbi di legittimità costituzionale sul decreto legge 44 del 2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), che all’articolo 4 comma 1 recita testualmente: «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2. La  vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati».

Adesso, la nuova puntata. Con l’ordinanza 328 è arrivato un nuovo respingimento delle istanze dei ricorrenti. «Il tribunale rileva l’inammissibilità del reclamo, ritenendo la questione superata dalle previsioni del decreto legge 44 – commenta l’amministratore di Sersa, Paolo Santesso -. Viene rigettata anche la questione di legittimità costituzionale sul decreto. È significativo evidenziare il passaggio in cui il tribunale dichiara prevalente sulla libertà di chi non vuole vaccinarsi il diritto alla salute dei soggetti fragili».

Ed ora? «Ed ora aspettiamo, non possiamo fare altro – riprende Santesso – spetta agli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi fare il prossimo passo». Operatori restii al vaccino che sono al momento sospesi senza retribuzione. E che, nel frattempo, sono rimasti in 5, dagli 8 iniziali. «Uno di loro si è vaccinato – aggiunge Santesso, mentre altri due hanno rassegnato le dimissioni». Sono queste le due uniche opzioni a disposizione: vaccinarsi o cambiare lavoro. «D’altra parte – prosegue l’amministratore unico di Sersa – è ciò che prevede anche il Decreto legge 44». 

Santesso plaude anche alla decisione di Ser.Sa di agire prima dell’entrata in vigore del decreto. «Se avessimo aspettato la sua promulgazione saremmo di fatto ancora al punto 0, perché il decreto prevede una serie di azioni che non si sono ancora concluse. Noi, anticipando la decisione e appellandoci all’articolo 2087 del codice civile, avevamo imboccato la strada giusta. Ora, per fortuna, c’è anche un decreto del Governo a darci man forte. Auspichiamo che venga convertito in legge al più presto».

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